Fino a qualche anno fa in Italia, a differenze degli altri Paesi dell' Europa non era ben chiara la legislazione inerente al lavoro del Massaggiatore (di benessere) e vi era una grande confusione, anche da parte degli organi di controllo che spesso creavano ostacoli o addirittura non permettevano l'apertura di centri massaggio.
Il giorno 14 Gennaio 2013 viene approvata dal parlamento italiano la Legge n°4 /2013 riguardante le Professioni Non Regolamentate (che non hanno bisogno dell'iscrizione ad un albo), il 26 Gennaio viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°22 e successivamente, in data 10 Febbraio 2013 la Legge entra finalmente in vigore.
Dato che la figura del Massaggiatore rientra tra le Professioni Non Regolamentate, questa Legge stabilisce che anche l' Operatore Olistico(o Massaggiatore) può esercitare la libera professione senza necessità di alcuna abilitazione.
Grazie agli Attestati e Diplomi rilasciati dal CSEN TRAPANI in riferimento alla Legge n° 4/2013, è possibile svolgere la professione di Massaggiatore in modo libero e sicuro.
È importante sapere che il Massaggiatore Olistico (o di Benessere) non è autorizzato a praticare nè massaggi di tipo estetico nè massaggi di tipo terapeutico in quanto quest'ultimi sono esercitabili solamente da estetisti e fisioterapisti!
Il massaggio decontratturante per esempio, come tanti altri tipi di massaggio, può definirsi terapeutico in quanto va a trattare le tensioni e contratture muscolari ed è lo stesso praticato dai fisioterapisti, ma è comunque utilizzabile anche dal normale Massaggiatore a patto che quest' ultimo abbia l'accortezza di non descriverlo come curativo o terapeutico.
Stabilito questo è possibile dire quindi che il Massaggiatore potrà andare a 'trattare' con tranquillità tutte quelle persone che decideranno di affidarsi alla sua figura per risolvere tutti quei problemi legati a stati generali di malessere, stati di grande stress e tensioni, stati di affaticamento, oltre logicamente a quelle persone che richiedono i suoi trattamenti solamente per puro piacere.
Come è possibile notare, il confine tra i vari tipi di massaggio sebbene sia definito e normato spesso è molto sottile, quindi sta all'operatore il dover praticare in base a scienza e conoscenza, informandosi bene sulle cose che può e non può fare e rispettando le normative. Una volta capito ciò gli sarà possibile esercitare il suo lavoro in tutta serenità.
Art. 1 della Legge n° 4/2013
Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista.
5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.