Il settore delle Discipline Olistiche ( Massaggi Area Benessere, Riflessologia Plantare, Shiatsu, Naturopatia ... ) è soggetto, talvolta, a situazioni di dubbio in merito alle possibilità operative in quanto, benchè esistano a livello europeo tutta una serie di direttive, nel nostro paese queste non sono state mai effettivamente recepite e rese operative in senso legislativo, pertanto è un campo, ad oggi, non regolamentato.
Ciò premesso con i punti che seguono cerchiamo di fare chiarezza su tali aspetti, spiegando che, benchè non esista una vera e propria regolamentazione legislativa, è assolutamente possibile, per quanti seguono programmi formativi, praticare le Attività Olistiche in piena legittimità.
Le discipline olistiche, ed in questa terminologia rientrano svariate discipline (in generale tutte le Arti Manuali dal Massaggio Occidentale allo Shiatsu, alla Riflessologia, poi la Naturopatia, l'Osteopatia, le 'Arti Energetiche', ecc.) si occupano di 'preservare-mantenere- aiutare a recuperare' l'ottimale stato di benessere psico-fisico e ciò che le differenzia dalle Arti Sanitarie propriamente dette (la Medicina Allopatica, la Fisioterapia, ecc.) consiste nel 'prendersi cura' in senso globale della persona, di non lavorare sul quadro sintomatologico e, quindi, sulla cosiddetta 'malattia', ma hanno l'obiettivo primario di 'sollecitare' le risorse di cui ciascun organismo (o per meglio dire Persona) è dotato al fine dell'ottimale stato di salute e benessere che, come anche la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito, non indica semplicemente uno stato di mancanza di malattia, bensì una più ampia condizione e pienezza di vita in cui la persona si esprime ed opera in completa armonia con sè stessa e con l'ambiente in cui è (casa, famiglia, lavoro, società).
In sostanza l'Operatore Olistico non è un medico od una figura paramedica e tantomeno può o deve svolgere attività di pertinenza medica (ovvero 'diagnosticare' le eventuali patologie e tarare un iter 'terapeutico') ma è una figura che potremmo definire di 'Educazione al Benessere' che, attraverso conoscenze ed esperienze specifiche, 'accompagna' la Persona verso il pieno Benessere; per usare una terminologia anglofona potremmo definirlo un 'Wellness Counselor', un Consulente al Benessere.
Talvolta l'azione di un Operatore Olistico, laddove se ne presentino le opportunità e condizioni, affianca e coadiuva una terapia medica ufficiale, consentendo alla persona di magari meglio rispondere (in virtù della stimolazione delle naturali ed innate risorse interne!) alla terapia in atto.
La grande valenza delle discipline olistiche però è quella di anticipare o meglio evitare che un'eventuale situazione di disarmonia, disagio e magari anche malessere generale (non essenzialmente di tipo fisico) sfoci in una vera e propria 'patologia', la quale il più delle volte non è altro che la risultante finale di tutta una serie di condizioni, situazioni, modi di vivere, atteggiamenti soprattutto mentali nei confronti della vita, che si traduce, col tempo, in un grosso 'avvertimento' che il corpo fisico (altrimenti detto 'soma') ci rivolge affinché ci si prenda meglio cura di sé stessi ma non solo sul piano strettamente fisico!
In tal senso sorge spontanea una domanda: "non è meglio allora evitare di alimentare una condizione che potrebbe portarci un giorno a stare male?" Ovviamente sì! Ed è proprio questo il grande campo d'azione in cui le Medicine Naturali o Complementari che dir si voglia si muovono.
Altro grande aspetto di rilevanza culturale è che, tutte indistintamente, le discipline olistiche sono frequentabili anche per un migliore sapere personale circa la 'gestione della propria salute'.
Per saperne di più su tale aspetto: http://www.benessere.com/salute/mednat/introduz.htm
In generale sono 'trattabili' tutte quelle situazioni in cui la persona non manifesta una condizione definibile 'patologica' ma, generalmente, tutte le 'disarmonie' che si traducono in stati di malessere vago e generalizzato, affaticamento, scarsa resistenza allo stress, scarsa carica energetica, ecc. le quali, se non affontate e risolte per tempo, potrebbero 'cristallizzarsi' e portare alla già citata condizione di 'malattia' che, ricordiamo, poi è di stretta pertinenza medica.
In tal senso il campo d'azione dell'Operatore Olistico è potenzialmente molto vasto: chi può dire di non aver mai accusato una delle condizioni suindicate?
Resta sottinteso che allorquando l'Utente si rivolge all'Operatore Olistico e dichiara una condizione di patologia in atto e magari di essere in terapia si deve avere la coscienza e l'accortezza di verificare bene se il servizio olistico può essere prestato a supporto dell'azione medica in atto, ed in armonia con il terapeuta 'ufficiale', oppure se è preferibile, in un'ottica di tutela e rispetto della persona, non trattare in alcun modo la persona stessa. Quest'ultimo aspetto viene sempre sottolineato durante i seminari di formazione ed in tal senso la 'sensibilità' relativa alle condizioni 'limite' ovviamente si acquisisce col tempo e l'esperienza.
Assolutamente sì è la risposta al primo quesito, mentre per il secondo è negativa e spieghiamo meglio: nella stessa Costituzione è garantito il diritto e la libertà di operare, come liberi professionisti o in associazione o addirittura in forma cooperativa; di seguito vengono riportati gli articoli di Legge più salienti in tal senso.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART.4: La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.
ART.35 -III -RAPPORTI ECONOMICI: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni...
ART.41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...
ART.53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva...
CODICE CIVILE
libro Quinto, del Lavoro - ART.2060: il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
È quindi assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme, purchè non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche e non è necessario un 'riconoscimento' ufficiale perchè un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative.
A questo proposito e per avvalorare la tesi riportiamo lo stralcio di un rapporto CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro):
""Affinché si identifichi una professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche, funzioni orientate al cliente. Queste caratteristiche riguarderebbero sia il professionista che i soggetti di rappresentanza. Per cui chiede una riforma atta a garantire un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la qualità in itinere, a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a conferire il titolo professionale corrispondente."
È solo quando l'Operatore sconfina in un ambito professionale che abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che, in Italia, il rischio è quello di contravvenire all'articolo 348 cod.penale (esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cass.Pen., sez.II , 5385/95 "In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato".
Assolutamente sì in quanto la maggior parte dei Corsi attuati da Adhara prevede un inizio 'modulare', ovvero, in senso cronologico, vengono dapprima trattate le 'basi' in modo che chiunque possa acquisire gli appropriati strumenti conoscitivi ed operativi per seguire in massima tranquillità il programma formativo prescelto; per gli aspetti già citati nel punto precedente non esistono inoltre, ad oggi, requisiti formali per l'accesso ai Corsi, se non la motivazione e la sensibilità (assolutamente individuale) verso tali argomenti legati, ripetiamo, alla conoscenza dei naturali sistemi di gestione della salute e del benessere.
È implicita la considerazione che chi già svolge un'attività del settore sanitario può affrontare tali percorsi olistici in una visione di aggiornamento, ampliamento e differenziazione delle proprie capacità e pertinenze specifiche.
Prenderemo in esame la normativa dal punto di vista dell'operatore individuale in quanto la forma societaria o associativa è soggetta ad una varietà di norme fiscali e previdenziali che necessitano di uno spazio più approfondito (è in quest'ambito che Centro Adhara fornisce un completo servizio di consulenza per chi intende crearsi una realtà operativa nel settore olistico).
Quindi se l'Operatore Olistico decide di svolgere la sua attività in forma individuale, quindi libera professione, aprendo posizione IVA col codice ATECO (Attività Economiche) 960909; ed ai fini dell'individuazione del tipo di contabilità da utilizzare, agli inizi si può essere inquadrati fra i:
Le principali differenze riguardano:
La valutazione dell'opportunità di una delle due scelte è soggettiva , cioè a seconda del volume della propria attività, ed in base ai costi che ogni operatore ritiene di dover sostenere per lo svolgimento dell'attività stessa. Alla parte fiscale si deve aggiungere, l'iscrizione obbligatoria alla gestione separata I.N.P.S. - art. 2 comma 26 L.335/95, al fine di costituirsi una base di versamenti contributivi per una futura pensione. L'iscrizione è obbligatoria e la percentuale di versamento è attualmente del 27%, di cui 2/3 a carico dell' operatore, ed 1/3 (4%) a carico del cliente, su un massimale annuo di 148 milioni; la percentuale a carico del cliente è da addebitarsi in fattura.
Altro importante riflesso fiscale e previdenziale riguarda il caso in cui l'operatore svolga attività di corsi o seminari per Enti o aziende. In questo caso la fattura dovrà essere corredata di ritenuta a titolo di acconto d'imposta pari al 20% dell'imponibile da versare a cura dell'azienda o Ente organizzatore. Rimane invariata la parte I.V.A. (20%) e previdenziale (4%).
Tutto quanto esposto è una piccola disamina di una situazione tipo, le particolarità e i dubbi relativi all'avviamento e gestione fiscale e previdenziale, di questo tipo di professioni sono da valutare di volta in volta, secondo le modalità e le normative via via applicabili, in quanto proprio per la peculiarità della prestazione, e per il fatto che si tratti di quelle nuove professioni affacciatesi sul mercato, il tutto sarà in via di evoluzione nei prossimi anni. Molto dipenderà dal numero degli addetti e dalle forme associative o meno che si vorranno utilizzare per lo svolgimento di questi splendidi "mestieri".
SI SEGNALA CHE, IN ALTERNATIVA, LA CREAZIONE DI UN'ATTIVITÀ NEL SETTORE OLISTICO SOTTO LA FORMA GIURIDICA DI REALTA' ASSOCIATIVA SEMPLIFICA PARECCHIO LA GESTIONE OPERATIVA E, PER DI PIÙ, SVINCOLA DALLE IMPOSIZIONI FISCALI E DALLE TASSAZIONI DEL REDDITO, ED INOLTRE È ATTUABILE E GESTIBILE ANCHE DA PARTE DI LAVORATORI DIPENDENTI (PUBBLICO O PRIVATO) CHE MAGARI DESIDERANO AVERE UNA SECONDA ATTIVITÀ.