CODICE ETICO E DEONTOLOGICO


CSEN – AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE –  dal sito CSEN Nazionale.

Invito a riflettere tutti i presidenti periferici, responsabili dei settori e istruttori di tutte le discipline CSEN sul codice etico deontologico destinata all’area disciplina olistiche e del benessere.

Chiediamoci se queste regole  sono inerente solo a chi si occupo di questa settore, oppure potrebbe essere un codice etico e deontologico per tutti ?

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

CSEN – AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

Il Codice Etico e Deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che lo CSEN AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE istituisce per il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere e per le Agenzie Didattiche Esterne Accreditate (A.D.E.A.).

Art.2

Il rispetto del Codice Etico e Deontologico è norma imprescindibile per la figura professionale del Docente/ Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere al fine dell’esercizio della professione.

Art.3

I tesserati CSEN AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE nell’ambito della propria attività, dovranno ispirarsi sempre al presente Codice Etico e Deontologico, cercando di trasmettere i principi in esso contenuti.

Art.4

L’adempimento delle norme contenute in questo Codice, serve come sostegno basilare alla coscienza collettiva e va a rafforzare la formazione professionale del Docente/ Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere che, in questo modo, dimostra e proietta un’immagine visibile, chiara e tracciabile della professione svolta, nei confronti della società.

Art.5

Fuori dall’esercizio della professione, il comportamento del Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere deve essere consono alla dignità della figura professionale che rappresenta.

Art.6

Il Docente/Istruttore/Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere è tenuto al rispetto e alla conoscenza delle norme contenute nel presente codice, l’ignoranza delle medesime non esime lo stesso dalla responsabilità disciplinare.

Art.7

I tesserati CSEN AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE possono utilizzare il logo CSEN come qui di seguito riprodotto

Art.8
In caso di necessità, il presente Codice Etico e Deontologico, potrà essere integrato o modificato. Art.9

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere utilizza metodologie naturali, non invasive, deve adoperarsi secondo le conoscenze applicabili alla disciplina che adotta, ai valori etici e fondamentali nel rispetto della vita, della libertà, della dignità della persona, cercando sempre di comprenderne la sua unicità.

Art.10

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere non farà uso di sostanze vietate avrà condanne o carichi pendenti in corso.

TITOLO II RAPPORTI CON L’UTENZA

Art.11

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere deve astenersi dall’ostinazione di trattamenti da cui non si possa ottenere un beneficio, atto a migliorare la qualità e il benessere psicofisico dell’utente ed ha l’obbligo, se valuta la situazione non di sua competenza, di indirizzare l’utente verso gli specifici specialisti o di fornire il recapito di colleghi professionisti, pertanto ha l’obbligo di riconoscere i propri limiti di intervento professionale.

Art.12

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere si assume la responsabilità del proprio lavoro, evitando di utilizzare pseudonimi che possano indurre in inganno gli utenti e gli altri operatori.

Art.13

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere non dovrà accettare contributi e/o compensi diversi da quelli previsti dalla sua prestazione professionale.

Art.14

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere deve avere il principio morale di non sfruttamento finanziario nello stabilire il proprio compenso.

Art.15

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere deve tutelare la privacy dell’utente, secondo le normative vigenti, evitando qualsiasi divulgazione di notizie e dati sensibili, o meno a lui riferibili. Nell’ipotesi in cui i dati raccolti durante i trattamenti diventino oggetto di studio o di scambio informazioni, tra colleghi, egli dovrà presentarli sempre in forma anonima.

Art.16

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere ha la funzione di migliorare la qualità della vita della persona, stimolando le risorse energetiche e vitali con le tecniche proprie della sua formazione, educando a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.

e non

Art. 17

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere non può e non deve formulare diagnosi, prognosi, sospendere o modificare terapie mediche, controllare esami clinici, prescrivere farmaci, o quanto rientra di pertinenza della classe medica e sanitaria.

Art.18

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere nella sua attività professionale, se dovesse interagire con animali, è tenuto a rispettarne la loro natura e la privacy, riferita all’animale e il suo proprietario.

TITOLO III RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art.19

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere dovrà istaurare rapporti con i colleghi sempre improntati al rispetto reciproco, massima collaborazione e spirito di gruppo, parimenti deve essere mantenuto verso tutte le altre figure professionali.

Art.20

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico CSEN AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE s’impegna a dirimere tutte le controversie, nate tra colleghi, operatori, corsisti, mediante un dialogo costruttivo e in nessun caso adire le vie legali. Per le eventuali controversie nate tra colleghi di associazioni diverse, tra centri di formazione, tra partecipanti ai corsi, Il dialogo dovrà essere il mezzo di pacificazione e risoluzione delle incomprensioni. In mancanza di conciliazione si farà riferimento alla Clausola Compromissoria dello Statuto del Centro Sportivo Educativo Nazionale C.S.E.N.

Art.21

I Docenti/Istruttori/Operatori Tecnici delle discipline olistiche e del benessere più esperti, metteranno a disposizione le loro conoscenze ai colleghi meno esperti, al fine di migliorarne la crescita personale, professionale e la qualità didattica dei percorsi formativi nell’ottica di una “formazione permanente”.

TITOLO IV RAPPORTI CON LA SOCIETA’

Art.22

I Docenti/Istruttori/Operatori Tecnici delle discipline olistiche e del benessere esercitano l’attività nel rispetto delle leggi europee, italiane, regionali, le norme UNI e la legge n. 4 del 14 Gennaio 2013, informando con chiarezza e trasparenza gli utenti sull’efficacia della tecnica del trattamento praticato, anche attraverso il consenso informato.

Art.23

I Docenti/Istruttori/Operatori Tecnici delle discipline olistiche e del benessere devono presentarsi al cliente/socio/ utente, con chiarezza e onestà utilizzando solo i titoli regolarmente conseguiti e certificati e mai abusare di titoli, qualifiche o quanto non competente con la sua professione.

Art.24

I Docenti/Istruttori/Operatori Tecnici delle discipline olistiche e del benessere devono mantenere gli standard professionali attraverso l’aggiornamento continuo e permanente delle competenze, mediante seminari, convegni, corsi, ecc.

Art.25

I Docenti/Istruttori/Operatori Tecnici delle discipline olistiche e del benessere del le discipline olistiche e del devono assumere un comportamento consono e coerente alla dignità e al decoro della figura professionale.

Art.26

benessere

I Docenti/Istruttori/Operatori Tecnici delle discipline olistiche e del benessere devono evitare comportamenti che possono danneggiare il prestigio e la dignità della sua professione e quello di CSEN – AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE

Art.27

I Docenti/Istruttori/Operatori Tecnici delle discipline olistiche e del benessere, qualora facciano uso di oli, pomate, creme, ecc, utilizzeranno prodotti realizzati e/o miscelati con elementi, composti, sostanze, definite naturali, bio naturali, e di libera vendita, l’utilizzo di detti prodotti è limitato all’uso esterno.

Art.28

Il Docente/Istruttore/ Operatore Tecnico delle discipline olistiche e del benessere nell’esercizio delle tecniche, metodiche e/o pratiche, non si avvale di arti divinatorie, filtri magici, pozioni, incantesimi, cartomanzia, occultismo, spiritismo, demonologia, satanismo ecc., ma di tecniche e pratiche manuali ed energetiche riconosciute da CSEN – AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE.

TITOLO V
AGENZIE DIDATTICHE ESTERNE ACCREDITATE (A.D.E.A.)

Art. 29

Le Agenzie Didattiche Esterne Accreditate (A.D.E.A.) adotteranno un atteggiamento di rispetto e collaborazione, reciproca, evitando ogni forma di comparazione.

Art. 30

Le Agenzie Didattiche Esterne Accreditate (A.D.E.A.) , nello svolgimento dell’attività didattica, avranno cura di trovare un ambiente dignitoso, salubre per i propri tesserati.

Art. 31

Le Agenzie Didattiche Esterne Accreditate (A.D.E.A.) si impegnano a concludere il percorso formativo dei corsi istituiti. Qualora dovessero verificarsi eventi che impediscano l’attuazione di una o più date previste dal programma, hanno l’obbligo di recuperarla al più presto a piena tutela dei propri tesserati.

Art. 32

Le Agenzie Didattiche Esterne Accreditate (A.D.E.A.) si avvalgono di Docenti, Istruttori e Operatori riqualificati da CSEN – AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE, professionisti altamente qualificati, e dalla comprovata esperienza.

azioni e

Art.33

Le Agenzie Didattiche Esterne Accreditate (A.D.E.A.) garantiscono al discente la massima correttezza nei rapporti culturali, sociali e morali.

Art. 34

Le Agenzie Didattiche Esterne Accreditate (A.D.E.A.) adotteranno le disposizioni previste da CSEN – AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE prima del rilascio dell’Attestato di Formazione Nazionale.