Quando un attestato è valido? Ecco quello che non ti dicono.


Parla con qualsiasi Personal Trainer o con chi lavora nelle palestre come Istruttore di Fitness: ti diranno che la regolamentazione degli operatori sportivi non esiste, che è tutto un casino, che alcuni lavorano senza attestati, che altri vendono corsi di formazione che non valgono niente, che nelle palestre non c'è controllo e che ormai "chiunque può andare a rovinare le persone". Facciamo un po' di ordine.

La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:

 

  • Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
  • Le Federazioni sportive o realtà associate riconosciute dal CONI;
  • Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il decreto Melandri di riordino dello sport assegna al CONI (a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59) l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e la promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.D 24 luglio 2977 n.616. Fermo restando le competenze del CONI a livello nazionale, le funzioni in materia di sport sono state nel tempo attribuite alle regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112), fino all'arrivo dell’articolo 117 della Costituzione per il quale la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni.

E' quindi riconosciuto come istruttore, tecnico qualificato o operatore sportivo chi è in possesso alternativamente di:

  • Diploma di laurea in scienze motorie;
  • Diploma ISEF;
  • Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Ed eccoci alla domanda da un milione di euro: quando un attestato è davvero valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto?

La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina.

 

Precisando che si intende Istruttore Qualificato Specifico per Disciplina SOLO chi è in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI .

 

Sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie - ma in tal caso le persone che ne sono in possesso sono da considerarsi Professionisti, non Operatori Sportivi.

 

Per avere validità legale questi attestati/brevetti devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle Federazioni riconosciute dal CONI.

 

Cosa significa questo?

Attenzione, si sta per parlare di quelli che in gergo definiamo "attestati": se sei uno di quelli che li rilasciano, non prenderla male...

Un’Associazione Sportiva che rilascia direttamente un attestato, un brevetto o un titolo ai propri allievi e/o ai propri tecnici (leggi: "agli allievi che vuole "assumere" in futuro come tecnici") sta rilasciando SOLO un titolo associazionistico che ha valore ESCLUSIVAMENTE nei propri locali ma che ovviamente NON fornirà nessuna garanzia in ambito legale né fiscale.

ESEMPIO:

L' ASD "xxxxx" o la federazione FFF, non riconosciuta dal CONI ma semplicemente affiliata a un Ente di Promozione Sportiva CHE a sua volta è riconosciuto dal CONI (ad esempio CSEN, ASI, ACSI), ti rilascia un attestato.

Quell'attestato non ti darà nessuna garanzia in ambito legale né fiscale: avendolo, potrai operare all'interno di "quella Associazione" come istruttore certificato ( Da "X" ), ma al di fuori da quell'Associazione sei come tutti gli altri - non hai un titolo professionale di nessun tipo.

 

Ripeto: per essere valido, l'attestato dovrebbe essere rilasciato DIRETTAMENTE dall'Ente di Promozione Sportiva A CUI l'Associazione in questione è affiliata.

 

Non basta il brevetto rilasciato dall'Associazione, anche se riporta il logo dell’Ente a cui è affiliata: infatti, se ci fai caso, l'Associazione può apporre tale logo su qualsiasi materiale, brochure, catalogo o post-it ma questo non significa che tali materiali acquistino valore legale di conseguenza! Abbastanza logico.

Quindi chi crea un metodo, lo chiama "Pinco Palla", ti vende il relativo corso e ti dice: "se non sei certificato secondo il metodo Pinco Palla, non puoi lavorare" sta mentendo? SI.

Sto dicendo che ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli? SI.

Te la faccio ancora più semplice.

 

  • Io decido che da domani esiste il "Metodo XXXX". Vado dai miei amici e inizio a vendere il mio modo di lavorare (il "metodo XXXX", appunto): così creo un network di amici che lavorano esattamente come lavoro io, tutti "certificati metodo XXXX".
  • Dopo anni, siamo in tanti, quindi tutti quelli che non hanno ancor nessun attestato, iniziano a pensare di doverne avere uno... e corrono a fare un corso, magari proprio il mio, per ottenere il "preziosissimo metodo XXXX".
  • Tale attestato attesta che, secondo XXXX (ovvero pensa un po', quello che l'ha creato), loro possono insegnare una disciplina a terzi.
  • E chi è XXXX? NESSUNO. Non è un Ente, non è una Federazione riconosciuta dal CONI, non fa le veci dello Stato Italiano né del Ministero dell'Istruzione.

 

Magari è uno che sa lavorare, per carità, sicuramente è uno che ci ha visto più lungo di te e magari il suo corso è super valido, ma resta il fatto che in termini legali suoi "attestati" non attestano una beata fava.

MORALE:

Se ti propongono un corso che ti permette di imparare qualcosa di utile, bene. Se ti vendono un corso dicendoti che "avrai l'attestato che ti abilit

a

a insegnare a terzi" , ti stanno truffando. Ci siamo? Benvenuti nel mondo reale.

 

Ripeto Nuovamente: per essere valido, l'attestato deve essere rilasciato DIRETTAMENTE dall'Ente di Promozione Sportiva A CUI l'Associazione in questione è affiliata.

Ok, mi rendo conto che probabilmente con questo post sto distruggendo il business di qualcuno, ma ti invito ad andare a questo link e a verificare quanto fin ora esposto:

 

http://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html

Parliamo della Sicilia, la Regione in cui vi trovate, vivete e lavorate per il 90% del vostro tempo:

LEGGE 29 dicembre 2014, n. 29.

Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva - Regione Sicilia

 

Art. 3 Direttore Tecnico
       1.  Per  l'esercizio delle attività motorie e  sportive nelle  palestre  o  negli impianti sportivi,   i   soggetti  organizzatori  si  avvalgono,  per  la  gestione   e   il coordinamento  delle attività tecniche,   della  direzione  di  soggetti  in possesso del diploma ISEF  o  di  laurea quadriennale  in  Scienze motorie o di laurea  magistrale  in  Scienze e tecniche delle attività sportive  (LM68)  o  in  Scienze  e tecniche delle attività motorie preventive  e  adattate  (LM67)  o in Management dello  sport  (LM47) purché  in  possesso  della laurea triennale  in  Scienze motorie.

 

       2.   Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione   del presente articolo:
       a)  le  attività  di  educazione  fisica  previste  dai programmi scolastici del competente Ministero;
       b)    le    attività   sportive   svolte   in    ambito  professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP.

 

Art. 4 Tutela dei praticanti

 

       1.  Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al  pubblico  dietro pagamento di corrispettivi  a  qualsiasi  titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al  miglioramento dell'efficienza fisica  sono  svolti con il coordinamento  del  direttore  tecnico  di  cui  all'articolo 3  e  sotto  la  guida  di istruttori specifici per disciplina.

 

  2.  Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli  in  possesso di Apposita Abilitazione  rilasciata dalla  Scuola regionale dello sport del CONI, dagli  Enti di Promozione  Sportiva riconosciuti dal  CONI  o  dalle Federazioni  sportive nazionali del CONI ,  limitatamente alle discipline   ricadenti   nell'ambito   di    tali      federazioni   e o  degli Enti  di  promozione sportiva  riconosciuti  dal CONI. Gli istruttori devono  essere  in   possesso dell'attestazione della partecipazione al corso Basic life support defibrillation' (BLSD) in  corso  di validità da rinnovarsi ogni due anni.
 
Art. 5. Operatori sportivi
1. La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l’offerta di sport.
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione attraverso il coinvolgimento dell’Università degli studi di Palermo, Catania, Enna e Messina - corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, il CONI, le federazioni sportive, il Comitato italiano paraolimpico (CIP), gli Enti di Promozione Sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

E continuiamo con altre regioni d'Italia:

L.R. LOMBARDIA 8 ottobre 2002, n. 26 (“Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”): Nell’art. 8, dedicato alla tutela della salute dei praticanti, si prevede che nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico i corsi debbano essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato (diploma ISEF/Laurea in Scienze Motorie, diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero) o di un istruttore specifico di disciplina (abilitazione rilasciata dalla federazione competente, riconosciuta o affiliata al Coni, nonché dalle scuole regionali dello sport del Coni e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni).

 

L.R. ABRUZZO 7 marzo 2000, n. 20 (“Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”)

L’art. 11 individua, in particolare, le qualifiche professionali degli istruttori nello “sport di base”: “Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario: a) i titolari di Diploma rilasciato dall' ISEF o di Diploma di Laurea in Scienze motorie; b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attività documentata di istruttore come disciplinato da: I. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; II. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

 

L.R. LAZIO 20 giugno 2002, n. 15 (“Testo Unico in materia di sport”)

L’art. 34 prevede che con regolamento siano determinati i requisiti per l’apertura e la gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive; i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza; le caratteristiche dei servizi; il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti; le modalità di tutela sanitaria degli utenti; le sanzioni amministrative. Il regolamento deve comunque prevedere -l’utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato ISEF o laureato IUSM, o in possesso di titoli analoghi o equipollenti conseguiti nell’ ambito dell’Unione europea, responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico; -l’utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, o enti di promozione sportiva oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto secondo la presente legge.

__

Questo post non è minimamente esaustivo, me ne rendo conto: voleva essere solo un piccolo campanello d'allarme. Stai attento ai corsi che acquisti e verifica sempre che quello che cercano di venderti corrisponda al vero: verifica che chi si propone di formare te non sia qualcuno che, di sport, ne sa meno di te!

Se accetti un consiglio, preoccupati di collezionare abilità e risultati, non pezzi di carta.