Vuoi imparare a Massaggiare gli Atleti di tutti gli Sport?
Allora il Diploma Sportivo è ciò che fa per te!
Qualifica di Operatore in Massaggio Sportivo
Stai cercando un corso massaggio sportivo CONI?
Durata Formazione: 200 ore con TIROCINIO
Materiali Didattici: compresi nel costo della formazione tutti i testi di studio delle relative tecniche insegnate.
Descrizione
breve:
Area Formativa adatta ai Massaggiatori che desiderano lavorare nel Settore Sportivo con Atleti di tutte le Discipline.
Con questo tipo di Formazione è possibile imparare le Tecniche di Base indispensabili per chi si affaccia per la prima volta nel Mondo del Benessere. La formazione prosegue con le Tecniche Specifiche per lavorare sui Trigger Points e gli stati tensivi della muscolatura.
Le Tecniche del percorso in Massaggio Sportivo consentono di seguire tutte le Fasi di Preparazione Atletica degli Sportivi. Abbiamo inoltre inserito uno specifico lavoro per l’intervento su persone dalla corporatura imponente e robusta dove, evitando nell’operatore il rischio di lesioni da sforzo, si possa intervenire efficacemente grazie all’ausilio di strumenti in legno appositamente studiati.
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ NECESSARIO DOTARSI DI:
-Un telo mare e lenzuolo (meglio se bianco) per la pratica di massaggio
-Abbigliamento molto comodo (es. tuta)
-Costume da mare (due pezzi per le donne)
-Ciabatte, sabot o calzaretti salva piedi
-Plaid
E’ importante considerare che l’operatore in Massaggio Sportivo Diabasi è figura che rientra nella legge n. 4 del 2013 in materia di “Regolamentazione delle professioni”, approvata in data 14 gennaio 2013 da Camera e Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013. Tale legge porta a ritenere che l’attività di massaggiatore “di benessere” rientri nell’ambito di applicazione dalla legge n. 4/2013 e, pertanto sia da ritenere liberalizzata.
I Corsi di svolgono nei Weekend con orario 9:30 – 18:00 ( pausa pranzo inclusa )
DOCENTI: Agata Corsino (Insegnante di Tecniche del Massaggio)
Michele Pappalardo (Docente Massaggio)
Ottavio Rutilio (MASSOFISIOTERAPISTA)
MATERIE | MATERIE |
---|---|
Massaggio Base Classico Svedese | Massaggio Decontratturante |
Massaggio Connettivale | Massaggio Sportivo |
Anatomia del Massaggio |
RICONOSCIMENTO CORSI
COMPETENZE GIURIDICHE PER LA FORMAZIONE IN ITALIA DI TECNICI, ISTRUTTORI ED ALTRE FIGURE SIMILARI DI OPERATORI SPORTIVI
(*) A LIVELLO NAZIONALE
La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che
operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:
Le competenze sono state confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna al C.O.N.I., a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e la “promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616”.
Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all’art. 2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all’art. 26 l’ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici istruttori ed altre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell’art. 2 del Regolamento “per il riconoscimento ed i rapporti con il C.O.N.I. – Enti di promozione sportiva”, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.
COMPETENZE DELLE REGIONI
Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi delle federazioni e degli Enti di promozione sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi
provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95 art. 2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art. 7, Dlg 31/03/98 n. 112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell’art. 117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni.
Sono pertanto riconosciuti come “Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi” i soggetti in possesso, alternativamente di:
Pertanto gli Istruttori ed i Tecnici sportivi con i titoli suddetti, possono legittimamente operare in
Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti.
(*) tra le figure similari del settore sportivo possono essere compresi anche gli OPERATORI DI MASSAGGIO SPORTIVO. In relazione al riconoscimento del titolo rilasciato, si chiarisce che la validità dello stesso è da rapportare con quelli che possono essere gli eventuali regolamenti interni delle varie federazioni sportive o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
SPENDIBILITA’ DEL TITOLO RILASCIATO A SEGUITO DEL PROGRAMMA FORMATIVO IN
MASSAGGIO SPORTIVO
Sono riconosciuti come “Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi” i soggetti in possesso, alternativamente, di:
In tal caso la possibilità operativa è ampia nel rispetto comunque delle pertinenze attribuite e della disponibilità concessa dalla realtà in cui si opera; la formalizzazione di un rapporto può essere a carattere continuativo od occasionale ed in tal senso è opportuno dialogare con i responsabili del centro per la definizione del rapporto (criteri di natura fiscale, etc…)
Ecco alcune vie percorribili:
1) E’ possibile poter operare presso centri sportivi, società sportive, asd e palestre come istruttore, operatore o tecnico.
2) Apertura di Partita IVA con la codifica 92.62.3 (operatori sportivi indipendenti) del quadro “O” (altri servizi pubblici, sociali e personali) secondo la classificazione delle attività economiche stabilita dal Ministero delle Finanze; in tal caso, fiscalizzando l’attività, è necessario avvalersi della consulenza di esperto in materia (commercialista etc…) per i necessari atti da compiere.
N.B.: nei rapporti con i clienti e nelle fatturazioni è obbligatorio il riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disciplina delle professioni non organizzate”.
3) Creare un centro associativo indipendente affiliato ad un Ente di rilievo nazionale (CSEN) se non si è in possesso del necessario know how per la creazione e la gestione.
Questa seconda via consente, a livello di vantaggi rispetto all’attività fiscalizzata (ipotesi 1), l’assoluta defiscalizzazione dell’attività stessa ed una notevole semplicità gestionale, oltre a
minori costi di avviamento e mantenimento del centro che può avere sede presso un domicilio privato od in un qualsiasi altro locale che sia dotato di abitabilità (se abitazione) o di agibilità
(se locale ad uso attività); inoltre non sono necessarie autorizzazioni di alcun
tipo (ASL, Comune, etc…)
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