Modificata la LEGGE
29 dicembre 2014, n. 29 con
l'art. 56 e della Legge
Regionale 11 Agosto 2017, n. 16
LEGGE 29 dicembre 2014, n. 29 (in rosso le modifiche)
Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva.
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge:
l. Al fine di valorizzare la
pratica dell'attività fisica e di garantire il
corretto svolgimento delle attività fisicomotorie nonché di salvaguardare la tutela della salute,
la Regione riconosce e
valorizza le competenze degli operatori del settore motori o e sportivo, con particolare riguardo ai
soggetti in possesso della laurea in
Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o
del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF)
di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della
migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse
abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione, la Regione riconosce l'esercizio dell'attività
professionale esclusivamente svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienzemotori e o del diploma
ISEF.
2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio
delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.
Art 2 Definizioni
l. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) attività motoria: l'attività fisico-motoria
per la salute che riguarda il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto
motorio che ne permette la realizzazione;
b) attività sportiva: l'attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle
federazioni sportive
nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i
soggetti riconosciuti e affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico
(CIP);
c) palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive
a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché aventi anche finalità ludico- ricreative e
di benessere fisico o attività terapeutica o riabilitativa;
d) impianti sportivi: l'insieme di
uno o più spazi aperti al pubblico per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione
fisica e di attività motorie.
Art. 3 Direttore
Tecnico
1. Per l'esercizio delle attività motorie
e sportive nelle palestre o negli impianti sportivi, i soggetti organizzatori
si avvalgono, per la gestione e il coordinamento delle attività tecniche, della
direzione di soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea
magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive
e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale
in Scienze motorie.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
articolo:
a) le attività di educazione fisica previste dai programmi
scolastici del competente Ministero;
b) le attività sportive svolte in ambito professionistico
disciplinate dal CONI e dal CIP.
Art. 4 Tutela dei
praticanti
1. Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al pubblico dietro pagamento di
corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento
dell'efficienza fisica sono svolti con il coordinamento del direttore tecnico di cui all'articolo
3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina.
2. Sono considerati istruttori specifici per
disciplina quelli in possesso di Apposita Abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI,
dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI
, limitatamente alle
discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni e o degli
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in
possesso dell'attestazione della partecipazione al corso Basic life support defibrillation' (BLSD) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.
Art. 5. Operatori sportivi
1. La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l’offerta di
sport.
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione attraverso il coinvolgimento dell’Università degli studi di Palermo, Catania, Enna e Messina - corso di laurea in Scienze delle
attività motorie e sportive, il CONI, le federazioni sportive, il Comitato italiano paraolimpico (CIP), gli Enti di Promozione Sportiva, individuando per ognuno di essi
caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.
Art. 6. Collaborazioni e scelta degli operatori
1. La Regione promuove forme di collaborazione efficaci per il coordinamento delle attività sportive sul territorio, per l’effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l’utilizzo delle
conoscenze scientifiche in materia di attività sportive e per l’ottimale utilizzo degli impianti sportivi, favorendo la stipula di convenzioni tra gli enti locali, le Università, le istituzioni
scolastiche, ogni altra istituzione pubblica, il CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le società e le associazioni sportive, gli enti gestori di impianti
sportivi.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale, in particolare, della consulenza tecnica delle Università siciliane per promuovere l’aggiornamento dei soggetti in possesso
della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nonché della collaborazione degli organismi qualificati operanti nel settore, in funzione della specifica attività.
Art. 7 Apertura ed esercizio di
impianti sportivi e palestre
1. I titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre presentano
al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 contenente le principali certificazioni e attestazioni previste dalla normativa vigente, tra cui:
a) la ragione sociale, la titolarità,
la sede e il periodo di apertura, nonché le tipologie delle attività che si possono svolgere, il
numero e la tipologia di attrezzature utilizzate, il rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza della
palestra o dell'impianto;
b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;
c) l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa
stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive;
d) l'indicazione delle generalità e dei titoli del direttore tecnico di
cui all'articolo 3 della presente legge;
e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria
stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia, ai fini della certificazione medica.
2. La variazione dei dati di cui al comma l è comunicata dal titolare
o dal gestore dell'impianto al comune competente.
Art. 7 bis. Ambito di
applicazione
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 4 e
7:
a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Sportive
Nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive
Art. 8. Sospensione e interruzione dell’attività
1. Il comune, accertate gravi irregolarità nella conduzione dell’attività, o nella mancata presenza di tutte le figure nell’organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la
rispondenza dello stato dell’impianto ai requisiti stabiliti per l’esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, può sospendere,
anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all’interruzione dell’attività.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune dispone la chiusura dell’impianto.
Art. 9. Obbligo di stipulare polizze assicurative
1. Gli esercenti delle strutture e degli impianti in cui si svolgono attività fisico-motorie stipulano polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi
dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli stessi impianti.
Art. 10. Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro.
2. Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il comune secondo le modalità stabilite con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11. Norma transitoria
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture e gli impianti, già operanti sul territorio della Regione, in cui si svolgono attività fisico-motorie, si
adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 8.
Art. 12. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 dicembre 2014.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo
le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all’art. 1, comma 1:
– Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante “Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 giugno 1998, n. 131.
– La legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante “Provvedimenti per l’educazione fisica.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 marzo 1958, n. 57.
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 338: «Professioni motorie».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Panepinto il 2 aprile 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 3 aprile 2014 (abbinato nella seduta n. 119 del 6 maggio
2014).
Disegno di legge n. 413:
«Norme per i professionisti delle Scienze motorie e sportive». Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Trizzino, Tancredi, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Zito, Cancelleri, Ciancio,
Foti, La Rocca C., Palmeri, Siragusa, Ciaccio, Zafarana il 20 maggio 2014.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 31 maggio 2014 (abbinato nella seduta n. 119 del 6 maggio 2014).
Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 116 del 24 aprile e 119 del 6 maggio 2014.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 134 del 16 luglio 2014.
Relatore: Giampiero Trizzino.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 205 del 16 dicembre 2014 e n. 206 del 17 dicembre 2014.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 206 del 17 dicembre 2014.
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO L'ASSESSORE
prot. n.3196 ../Gab del 03 novembre 2017
In relazione alle disposizioni della Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, così come modificate e integrate dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 56,
si ritiene necessario emanare dei chiarimenti per una efficace ed univoca applicazione delle stesse disposizioni al dettato legislativo, anche a seguito di comunicazioni e confronti
con rappresentanti di settore.
Art. 1 Esercizio dell’attività professionale nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private
1. L'esercizio dell'attività professionale nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, svolta da soggetti in possesso del Diploma ISEF o di Laurea quadriennale in Scienze
Motorie o di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM 67 o 76S), ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione e la valutazione e l'attuazione
delle seguenti attività:
a) attività motorie per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria nonché di programmi di rieducazione posturale e motoria attiva, relativi alla prevenzione di vizi posturali e al recupero
motorio post riabilitativo finalizzato alla stabilizzazione muscolare ed articolare ed al mantenimento dell'efficienza fisica in età evolutiva, adulta e anziana;
b) attività motorie adatte a soggetti diversamente abili o con limitazioni funzionali stabilizzate derivanti da patologie che possono trarre vantaggio dall'esercizio fisico, nonché malattie
croniche in condizioni clinicamente stabili.
2. I soggetti di cui al comma 1, in un’ottica di cooperazione e affiancamento nell’attività di recupero funzionale attivo all’interno di una struttura organizzata, operano sotto la responsabilità
di un direttore sanitario medico ed esclusivamente su soggetti che abbiano completato il percorso riabilitativo e, per la prevenzione, su soggetti in atto esenti da patologie.
Art. 2 Definizione di Impianti Sportivi
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2014 n. 29 e s.m.i., per impianto sportivo si intende l’insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello
stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende:
a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) la zona spettatori;
c) eventuali spazi e servizi accessori;
d) eventuali spazi e servizi di supporto.
2. Si definisce impianto sportivo all'aperto l’impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.
3. Si definisce impianto sportivo al chiuso l’impianto non ricadente nella tipologia degli impianti all'aperto.
4. Con il termine “impianti” di cui all’articolo 7 bis, co. 1, lett. A) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e s.m.i., è da intendersi “impianti sportivi”, così come definiti dai
commi 1, 2 e 3.
5. Agli impianti sportivi di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014 n. 29 e s.m.i., si applicano le norme CONI per l’Impiantistica Sportiva approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale
del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008.
Art. 3 Compiti e funzioni del Direttore tecnico
1. Il direttore tecnico, così come definito dall’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e s.m.i., è responsabile della gestione, del coordinamento tecnico, della programmazione
dell’attività, del funzionamento tecnico e dell’utilizzo di impianti sportivi e di palestre.
2. Tra i suoi compiti figurano:
a) Verifica dei requisiti professionali dei collaboratori e degli eventuali Istruttori specifici per disciplina;
b) Gestione e organizzazione generale del lavoro dello staff che lo coadiuva, nello svolgimento delle diverse discipline, delle attività didattiche formative, dei piani di lezione adottati e dei
programmi di allenamento;
c) Programmazione e promozione delle attività motorie, attraverso l’indirizzo degli utenti verso l’attività e la disciplina più adeguata (A.F., A.F.A., e/o discipline sportive);
d) Verifica dell’applicazione dei regolamenti C.O.N.I., degli Statuti e delle norme degli E.P.S. (Enti di promozione Sportiva) a cui le Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche sono
affiliate;
e) Verifica dell’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7, co. 1, lett. c), d), e) e co. 2 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e s.m.i.
Art. 4 Istruttori specifici per disciplina
1. Possono svolgere la funzione di istruttore tecnico di disciplina, oltre ai soggetti indicati dall’articolo 4, co. 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e
s.m.i., anche soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell’Istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, nonché gli operatori in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI,
dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle
discipline ricadenti nell’ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in possesso dell’attestazione della partecipazione
al corso ‘Basic life support defibrillation’ (BLSD) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.
Art. 5 Sanzioni
1.Il Comune esercita tramite i propri uffici, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente locale, la vigilanza sul rispetto delle norme in materia edilizia,
igienico-sanitaria ed ambientale, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche strutturali degli impianti sportivi e delle palestre alle prescrizioni di legge, irrogando le sanzioni
previste dalle disposizioni normative di riferimento.
2. Alle violazioni delle prescrizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e s.m.i., si applicano, noltre, le sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
(“Disposizioni in materia sanzioni amministrative”), e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Firmato Il coordinatore Area tecnica avv. Francesco Sucato
L'Assessore on. avv. Anthony Emanuele Barbagallo